Ordinanza 63/2019 Interventi di manutenzione vegetativa sponde torrente Banna/Bendola

Avviso a tutti i proprietari e/o conduttori di case e terreni, che ricadono all’interno della fascia di rispetto del torrente Banna/Bendola di provvedere entro e non oltre il 15.10.2019, al taglio della vegetazione ivi presente, come previsto...
Data:

10 giugno 2019

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Avviso a tutti i proprietari e/o conduttori di case e terreni, che ricadono all’interno della fascia di rispetto del torrente Banna/Bendola di provvedere entro e non oltre il 15.10.2019, al taglio della vegetazione ivi presente, come previsto dall'Ordinanza 63/2019 sotto riportata integralmente.

PRECISAZIONE
Il taglio della vegetazione è riferito a:
• taglio e rimozione della vegetazione arborea in condizioni di precaria stabilità
• rimozione degli esemplari morti o debolmente radicati che possano recare pregiudizio alla stabilità della sponda stessa, ad esclusione della scarpata spondale (intesa dal ciglio superiore di sponda fino alla base dell’alveo)
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Si ricorda che ai sensi del R.D. n. 523/1904, art. 96 sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Allegati

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 18/06/2019 09:27:45

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