Descrizione
Si comunica che è stata emessa Ordinanza che pone obbligo:
1. ai proprietari, o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali, o vicinali, di provvedere alla manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrano opere di sostegno o di contenimento, come ad esempio reti, rimboschimenti, opere di drenaggio;
2. ai proprietari, o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali, o vicinali, di non effettuare lavori o interventi che possano compromettere la solidità e la stabilità delle ripe stradali, quali disboscamenti indiscriminati con taglio della piantumazione e vegetazione o attività di scavo sulla sommità o lungo la ripa o interventi di sbancamento al piede della ripa o realizzazione sulla sommità di opere o manufatti (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni…) o deposito di materiali (legna, sabbia…) che, creando un sovraccarico a monte, rendono il terreno instabile facilitandone lo scivolamento verso valle;
3. a tutti coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi di scolo delle strade comunali o vicinali di pulire e mantenere puliti questi fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento;
4. ai proprietari, o a chi per essi, di cavalca fossi intubati, di mantenerli puliti per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l’efficienza, sostituendo, previo contatto con gli Uffici Comunali, i tubi dei cavalca fossi intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale;
5. ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di accesso a strade comunali, o vicinali, di pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che l’acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;
6. ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di accesso a strade comunali, o vicinali, di impedire che materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;
7. a chiunque ne sia tenuto, di non procedere assolutamente alla pulizia dei fossi e delle loro sponde, dei cavalca fossi e delle ripe stradali attraverso l’incendio della vegetazione;
8. che tutti i materiali di risulta derivanti dalle opere di pulizia e manutenzione, relativamente a quanto sinora descritto, dovranno essere tempestivamente avviati ad un corretto smaltimento;
Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l’anno, e comunque ogni qualvolta necessario.
Si allega testo dell'Ordinanza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/04/2021 18:01:24