Descrizione
MINISTERO DELL’INTERNO
Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026
Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026
Si comunica che le carte d’identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell’emissione, a partire dal 3 Agosto 2026, ai sensi del Regolamento UE 2025/1208.
L’articolo 11 del D.L. In oggetto dispone che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 Agosto 2026, per i quali la carta d’identità cartacea è già stata acquisita ai fini dell’identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento d’identità ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale. Lo stesso articolo prevede che non oltre il 31 Gennaio 2027, il documento d’identità cartaceo potrà essere utilizzato ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali et similia, ma non potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 Agosto p.v.
Sempre l’articolo 11 del D.L. 108/2026 introduce nell’ordinamento un documento d’identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile e con validità per l’espatrio, che potrà essere rilasciato ai sensi dell’art. 3 TULPS nei casi di urgenza validamente prospettata dal cittadino. Il documento provvisorio, il cui modello è in corso di approvazione e produzione, potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, seguendo le stesse modalità di rilascio utilizzate per la carta d’identità cartacea da parte dei Comuni.
Infine, si rende disponibile una piattaforma centralizzata, integrata con l’infrastruttura PagoPA, per consentire ai Comuni di riscuotere anticipatamente il corrispettivo dovuto dai cittadini per l’emissione della CIE.
L’articolo 11 del D.L. In oggetto dispone che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 Agosto 2026, per i quali la carta d’identità cartacea è già stata acquisita ai fini dell’identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento d’identità ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale. Lo stesso articolo prevede che non oltre il 31 Gennaio 2027, il documento d’identità cartaceo potrà essere utilizzato ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali et similia, ma non potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 Agosto p.v.
Sempre l’articolo 11 del D.L. 108/2026 introduce nell’ordinamento un documento d’identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile e con validità per l’espatrio, che potrà essere rilasciato ai sensi dell’art. 3 TULPS nei casi di urgenza validamente prospettata dal cittadino. Il documento provvisorio, il cui modello è in corso di approvazione e produzione, potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, seguendo le stesse modalità di rilascio utilizzate per la carta d’identità cartacea da parte dei Comuni.
Infine, si rende disponibile una piattaforma centralizzata, integrata con l’infrastruttura PagoPA, per consentire ai Comuni di riscuotere anticipatamente il corrispettivo dovuto dai cittadini per l’emissione della CIE.
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/07/2026 11:44:23