- Cittadini italiani che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- Possesso del titolo di studio: scuola dell’obbligo*;
(*) L’obbligo scolastico si ritiene assolto:
- per i nati entro il 31.12.1951 con il conseguimento della licenza di 5° elementare o, in mancanza, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età;
- per i nati dal 01.01.1952 con il conseguimento della licenza media o, in mancanza, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età;
- per i nati dal 01.01.1994 dopo 10 anni di frequenza (legge 20 gennaio 1999, n. 9).
Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale
- i dipendenti del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;
- i medici delle UU.SS.LL. incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.