A chi è rivolto

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

Descrizione

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , ha introdotto all’art. 146 comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:

- Per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

- Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33 .



Come fare

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il  portale SUE

Cosa serve

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale SUE

Cosa si ottiene

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine di perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.


Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).

Tempi e scadenze

La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.

Costi

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda;
- marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione;
- diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Edilizia

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Edilizia

Via Torino, 121

011.9138093

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 29/01/2025 19:27:17

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